Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 23 febbraio 1988, causa 216/84
Epigrafe
Sentenza della Corte
23 febbraio 1988
Nella causa 216/84,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. D. Jacobs e dalla sig. ra C. Durand, membri del suo ufficio giuridico, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro dell'ufficio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dai sigg. F. Renouard, R. de Gouttes e B. Botte e dalla sig. ra E. Belliard, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Francia,
convenuta,
causa avente ad oggetto la domanda intesa a far dichiarare che la Repubblica francese, vietando l'importazione e la vendita di succedanei del latte in polvere e del latte concentrato, con qualsivoglia denominazione, è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 30 del trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, J. C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot, C. Kakouris e T. F. O'Higgins, giudici,
avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: D. Louterman, amministratore
vista la relazione d'udienza e a seguito della trattazione orale del 18 maggio 1986 e del 14 gennaio 1988,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate alle udienze del 17 aprile 1986 e del 14 gennaio 1988,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 21 agosto 1984, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, vietando l'importazione e la vendita di succedanei del latte in polvere e del latte concentrato, con qualsivoglia denominazione, è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 30 del trattato CEE.
punto 2
II divieto nazionale censurato dalla Commissione è stabilito dall'art. 1 della legge 29 giugno 1934 sulla tutela dei prodotti lattiero-caseari (JORF del 1°.7.1934).
punto 3
La Commissione, nel corso della fase precontenziosa e a sostegno del ricorso, ha in sostanza rilevato che la disposizione di cui trattasi comporta il divieto assoluto di vendere e di importare in Francia qualsiasi prodotto destinato a sostituire il latte in polvere o il latte concentrato, composto da prodotti diversi dal latte, quale che sia la denominazione commerciale di detto prodotto. Detto divieto assoluto, sebbene viga indistintamente per i prodotti nazionali e per quelli importati, non sarebbe giustificato né da uno dei motivi contemplati dall'art. 36 del trattato né da esigenze imperative.
punto 4
II governo francese difende il provvedimento censurato sostenendo che esso è necessario per motivi inerenti sia alla tutela dei consumatori sia alla tutela della salute umana ed è conforme agli scopi della politica comunitaria nel settore di prodotti lattiero-caseari. Il governo francese si richiama inoltre all'asserita retroattività dell'art. 5 del regolamento n. 1898/87, del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (GU L 182, pag. 36).
punto 5
Per una più ampia esposizione del contesto normativo della controversia, delle varie fasi del procedimento — in particolare per quanto riguarda la riapertura della fase orale — e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Detti elementi del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo se necessario al ragionamento della Corte.
punto 6
Occorre innanzitutto rilevare che, in mancanza di norme comuni o armonizzate sulla fabbricazione e sulla vendita di succedanei del latte, spetta agli Stati membri disciplinare, ciascuno sul suo territorio, tutto ciò che riguarda la composizione, la fabbricazione e la vendita di detti prodotti.
punto 7
Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza della Corte, dagli artt. 30 e segg. del trattato CEE emerge che l'applicazione di una normativa nazionale ai prodotti importati da altri Stati membri è compatibile con detto trattato solo se sia giustificata da uno dei motivi di interesse generale menzionati nell'art. 36, come l'efficace protezione della salute delle persone, o sia necessaria per soddisfare esigenze imperative attinenti in particolare alla tutela dei consumatori. Inoltre gli Stati membri possono invocare i suddetti motivi di interesse generale o esigenze imperative per giustificare provvedimenti che limitino le importazioni solo qualora nessun altro provvedimento meno restrittivo sotto il profilo della libera circolazione delle merci sia idoneo al conseguimento dello stesso scopo.
punto 8
Si devono pertanto esaminare, alla luce della predetta giurisprudenza, i vari mezzi dedotti dal governo francese per giustificare il divieto di ogni operazione commerciale relativa al prodotto di cui trattasi.
Sentenza › Sulla tutela dei consumatori
punto 9
Per quanto riguarda il mezzo relativo alla tutela dei consumatori, il governo francese presenta in sostanza tre argomenti distinti, cioè in primo luogo il problema dell'informazione dei consumatori circa il fatto che viene loro proposto il consumo di succedanei, in secondo luogo il rischio che i consumatori vengano indotti in errore sulle qualità del prodotto considerato e in terzo luogo la possibilità che i succedanei, essendo meno cari, soppiantino gradualmente i prodotti lattiero-caseari privando così i consumatori di ogni scelta.
punto 10
A questo proposito si deve innanzitutto rilevare che la preoccupazione del governo francese di vigilare affinché i consumatori siano correttamente informati sui prodotti che consumano può essere giustificata. Tuttavia nel caso di specie la suddetta informazione può essere garantita, in particolare, mediante un'adeguata etichettatura che indichi la natura, gli ingredienti e le caratteristiche del prodotto offerto. Come ha giustamente osservato la Commissione, detta informazione può essere effettuata anche quando i prodotti sono venduti attraverso i distributori automatici di bevande nonché, in via di principio, nei luoghi di ristorazione collettiva. Anche se l'informazione completa e particolareggiata dei consumatori al momento dell'uso dei succedanei del latte nella ristorazione collettiva può incontrare talune difficoltà, si deve osservare che tale informazione completa e particolareggiata manca anche nel caso degli altri ingredienti dei prodotti alimentari e dei pasti offerti nei luoghi suddetti. Non vi è alcuna ragione particolare che imponga di informare con maggiore precisione i consumatori nel caso dei succedanei del latte.
punto 11
Per quanto riguarda il problema dell'informazione atta ad indurre in errore i consumatori, dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 16 dicembre 1980, causa 27/80, Fietje, Race. pag. 3839) emerge che provvedimenti nazionali necessari per garantire la corretta denominazione dei prodotti, che eviti qualsiasi confusione nella mente del consumatore e che garantisca la lealtà delle operazioni commerciali, non sono in contrasto con il principio della libera circolazione delle merci sancito dagli artt. 30 e segg. del trattato. Il diritto comunitario non osta quindi ai provvedimenti nazionali che garantiscano la corretta informazione dei consumatori e che evitino così qualsiasi confusione. Tuttavia il provvedimento di cui trattasi va oltre detta garanzia.
punto 12
Per quanto riguarda il rischio che i prodotti lattiero-caseari vengano soppiantati dai succedanei a causa dei prezzi inferiori di questi, è sufficiente rilevare che gli Stati membri non possono invocare un'esigenza imperativa come la tutela dei consumatori per sottrarre un prodotto agli effetti di una concorrenza dei prezzi, adducendo come pretesto le difficoltà economiche provocate dall'eliminazione degli ostacoli per il commercio intracomunitário. Vietando la vendita di succedanei del latte, la disposizione di cui trattasi non garantisce neanche la libertà di scelta del consumatore. Al contrario, solo la possibilità di importare detti succedanei consente realmente ai consumatori di scegliere tra le sostanze sbiancanti e i prodotti lattiero-caseari.
punto 13
Ne consegue che il divieto assoluto di importazione e di vendita dei succedanei del latte non è necessario per la tutela dei consumatori e che, pertanto, il primo mezzo dedotto dal governo francese dev'essere respinto.
Sentenza › Sulla tutela della salute
punto 14
A questo proposito il governo francese si basa su due elementi, relativi il primo al valore nutritivo e il secondo all'asserito effetto nocivo dei succedanei per talune categorie di consumatori.
punto 15
Per quanto riguarda il primo punto si deve rilevare che uno Stato membro non può invocare motivi di sanità pubblica per vietare l'importazione di un prodotto, motivando che questo ha un valore nutritivo inferiore o un contenuto di grassi superiore a quelli di un altro prodotto già in commercio sul mercato interessato. Infatti, è evidente che la scelta alimentare dei consumatori nella Comunità è tale che il solo fatto che un prodotto importato abbia proprietà nutritive inferiori non comporta un reale pericolo per la salute umana. Inoltre, come la Commissione ha sottolineato senza essere contraddetta dal governo francese, sul mercato francese esistono prodotti che pur avendo del pari scarso valore nutritivo o pur essendo composti essenzialmente degli stessi grassi presenti nei succedanei possono essere venduti liberamente. Pertanto questo argomento non può essere accolto.
punto 16
Per quanto riguarda l'effetto nocivo dei succedanei del latte per talune categorie di consumatori la Commissione ha giustamente sottolineato che innanzitutto anche i prodotti lattiero-caseari comportano rischi per le persone affette da determinate malattie e inoltre vi è manifestamente disaccordo tra gli esperti sui pericoli reali e potenziali dei grassi animali e dei grassi vegetali per la salute umana. A questo proposito si deve ricordare che un'adeguata etichettatura che informi i consumatori sulla natura, sugli ingredienti e sulle caratteristiche dei succedanei consentirebbe alle persone per le quali i grassi vegetali o gli altri ingredienti dei succedanei possono costituire un pericolo di decidere autonomamente se usare o no detti prodotti.
punto 17
Di conseguenza il divieto assoluto di importazione dei succedanei del latte per motivi attinenti alla tutela della salute dell'uomo non può essere giustificato.
Sentenza › Sulla conformità del provvedimento censurato agli scopi della politica comunitaria nel settore
punto 18
Per quanto riguarda la tesi del governo francese secondo la quale il divieto di vendere in Francia i succedanei del latte è conforme alla politica agricola comune, si deve osservare in primo luogo che i prodotti lattiero-caseari rientrano in un'organizzazione comune di mercato intesa a stabilizzare il mercato lattiero-caseario, in particolare attraverso misure di intervento. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, quando la Comunità abbia istituito un'organizzazione comune di mercato in un determinato settore, gli Stati membri debbono astenersi dall'emanare unilateralmente qualsiasi provvedimento rientrante, per detto motivo nella competenza della Comunità. Spetta pertanto alla Comunità e non agli Stati membri trovare una soluzione a detto problema nell'ambito della politica agricola comune.
punto 19
In questo contesto occorre aggiungere che provvedimenti nazionali, anche intesi a coadiuvare una politica comune della Comunità, non possono porsi in contrasto con un principio fondamentale della Comunità, nel caso di specie col principio della libera circolazione delle merci, senza essere giustificati da motivi riconosciuti dal diritto comunitario.
punto 20
Da quanto precede emerge che il provvedimento controverso ricade sotto il divieto stabilito dall'art. 30 del trattato CEE, senza essere giustificato né da un'esigenza imperativa né da uno dei motivi enumerati nell'art. 36 di detto trattato.
Sentenza › Sulla legittimità del provvedimento censurato alla luce dell'art. 5 del regolamento n. 1898/87
punto 21
II governo francese interpreta poi l'art. 5 del regolamento n. 1898/87, a tenore del quale gli Stati membri possono, per un periodo determinato, « nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, mantenere le rispettive normative nazionali che limitano la fabbricazione e la commercializzazione nel loro territorio dei prodotti non conformi alle condizioni di cui all'art. 2 del presente regolamento » nel senso che la normativa francese di cui trattasi può, in ogni caso, restare in vigore.
punto 22
Detto argomento non può essere accolto. Senza che sia necessario risolvere la questione se la disposizione citata abbia efficacia retroattiva, è sufficiente rilevare che essa giustifica il mantenimento in vigore di una normativa nazionale solo a condizione che le norme generali del trattato CEE siano rispettate. Orbene, come la Corte ha appena rilevato, la normativa controversa è in contrasto con l'art. 30 del trattato CEE e pertanto non soddisfa le condizioni stabilite dall'art. 5 del regolamento n. 1898/87.
punto 23
In base a quanto precede l'inadempimento risulta accertato. Si deve pertanto dichiarare che la Repubblica francese, vietando l'importazione dei succedanei del latte in polvere e del latte concentrato con qualsivoglia denominazione e la vendita di detti prodotti importati, è venuta meno ad un obbligo impostole dall'art. 30 del trattato CEE.
Sentenza › Sulle spese
punto 24
A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda; poiché la convenuta è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica francese, vietando l'importazione dei succedanei del latte in polvere e del latte concentrato con qualsivoglia denominazione e la vendita di detti prodotti importati, è venuta meno ad un obbligo impostole dall'art. 30 del trattato CEE.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
Firme
Mackenzie Stuart
Moitinho de Almeida
Everling
Bahlmann
Galmot
Kakouris
O'Higgins
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 23 febbraio 1988.
J.-G. Giraud
Il cancelliere
A. J. Mackenzie Stuart
Il presidente