Sez. 5, Sentenza n. 44894 del 30/10/2007 Ud. (dep. 03/12/2007) Rv. 238503 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - RIGETTO DELLA RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Irrituale avviso all'indagato - Nullità assoluta - Esclusione - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - RIGETTO DELLA RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO
L'irrituale avviso all'indagato dell'udienza fissata a seguito della richiesta di archiviazione non accolta dal G.i.p., (art. 409, comma secondo, cod. proc. pen.), non configura una nullità assoluta, in quanto il riferimento dell'art. 179, comma primo, cod. proc. pen. alla citazione deve essere inteso nel senso della citazione a giudizio; detta irritualità, peraltro, è idonea ad incidere esclusivamente sul diritto dell'indagato ad interloquire in punto di completezza delle indagini, diritto che può essere parimenti esercitato qualora, come nella specie, a seguito dell'espletamento delle indagini disposte dal G.i.p. e dell'ordine al P.M. di formulare l'imputazione coatta, l'imputato abbia ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen., con la conseguenza che ove nulla venga eccepito, dedotto o richiesto in ordine alla indagine espletata o da espletarsi deve ritenersi che non sussiste un reale interesse "ad loquendum" sul punto e che, pertanto, tale comportamento abbia efficacia sanante, ex art. 182, cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)