Sez. 5, Ordinanza n. 45952 del 23/11/2005 Cc. (dep. 19/12/2005) Rv. 233224 - 01
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Richiesta di archiviazione - Mancato accoglimento - Provvedimento adottato de plano - Legittimità.
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE
Nel procedimento dinanzi al Giudice di pace, qualora il P.M. abbia richiesto l'archiviazione di una notizia di reato e il giudice ritenga di non accoglierla, non è prevista la fissazione della udienza camerale per la discussione, potendo il provvedimento restitutorio essere adottato "de plano". (In motivazione la Corte, rilevando come l'incidente sia interamente regolato dall'art. 17 D.Lgs. n. 274 del 2000, ha escluso che nel procedimento dinanzi al Giudice di pace possa trovare applicazione l'art. 409 comma secondo cod. proc. pen. che prevede la fissazione di udienza camerale per la discussione sulla richiesta del P.M. di archiviazione, non immediatamente accolta dal G.i.p.).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 17 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)