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Sez. 3, Sentenza n. 378 del 15/01/2002 (Rv. 551566 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Poteri della Cassazione - Qualificazione giuridica dell'azione esercitata o del fatto posto a fondamento della domanda - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551566-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Nel regolamento di competenza spetta alla Cassazione la qualificazione giuridica dell'azione esercitata e dei fatti posti a fondamento della domanda, perché nell'esercizio di tale funzione regolatrice la medesima è giudice anche del fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)