Sez. 3, Sentenza n. 378 del 15/01/2002 (Rv. 551566 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Poteri della Cassazione - Qualificazione giuridica dell'azione esercitata o del fatto posto a fondamento della domanda - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Nel regolamento di competenza spetta alla Cassazione la qualificazione giuridica dell'azione esercitata e dei fatti posti a fondamento della domanda, perché nell'esercizio di tale funzione regolatrice la medesima è giudice anche del fatto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)