Sez. 3, Sentenza n. 1783 del 28/04/2000 Cc. (dep. 07/06/2000) Rv. 216585 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti - Omissione dell'obbligo di bonifica - Reato di cui all'art. 51 bis del D.Lgs. 22 del 1997 - Natura.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
La contravvenzione di cui all'art. 51 bis del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 si configura come reato omissivo di pericolo presunto che si consuma ove il soggetto non proceda all'adempimento dell'obbligo di bonifica secondo le cadenze procedimentalizzate dell' art. 17. La norma predetta si applica anche a situazioni verificatesi in epoca anteriore all'emanazione del regolamento di cui al D.M. 25 ottobre 1999 n. 472 (in vigore dal 16 dicembre 1999).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 bis, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 17 CORTE COST., DM Ambiente 25/10/1999 art. 471
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)