Sez. 3, Sentenza n. 31003 del 10/07/2002 Ud. (dep. 17/09/2002) Rv. 222421 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti - Reato di cui all'art. 50, comma 2, D.L.vo n. 22 del 1977 - Omessa ottemperanza all'ordinanza - Responsabili - Individuazione - Fondamento.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di smaltimento dei rifiuti, la sanzione di cui all'art. 50, comma secondo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, per violazione dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi, va applicata a chiunque non ottemperi a tale ordinanza e che sia stato nella stessa individuato quale responsabile dell'abbandono dei rifiuti o proprietario del terreno, indipendentemente dalla effettività di tale qualifica. Compete in tal caso ai soggetti interessati, al fine di evitare di rendersi responsabili dell'inottemperanza in questione, l'ottenimento dell'annullamento del provvedimento sindacale o la dimostrazione in sede penale dell'assenza della ritenuta condizione soggettiva onde determinare la disapplicazione dell'atto da parte del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 14, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)