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Sez. 1, Sentenza n. 5020 del 02/03/2009 (Rv. 606991 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONI | Diniego della giurisdizione in primo grado - Affermazione della giurisdizione in appello - Rimessione al primo giudice - Necessità - Pluralità di domande - Limitazione della rimessione - Necessità - Mancato ricorso per cassazione nei confronti della domanda rimessa - Interruzione del termine per la riassunzione - Operatività - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606991-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONI

Il giudice d'appello che affermi la giurisdizione del giudice ordinario, negata dal giudice di primo grado, non può decidere nel merito la causa, ma deve rimetterla al primo giudice, dando luogo in caso contrario ad una sentenza nulla per violazione del principio del doppio grado di giurisdizione; peraltro, quando il procedimento abbia ad oggetto una pluralità di domande, la rimessione al primo giudice è limitata alla causa per la quale sia affermata la giurisdizione, stante il carattere tassativo delle ipotesi in cui essa è consentita, con la conseguenza che, qualora la statuizione sulla domanda per la quale vi è stata rimessione al primo giudice non sia stata fatta oggetto di ricorso per cassazione, non opera l'interruzione del termine per la riassunzione previsto dall'art. 353, terzo comma cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)