Sez. L, Sentenza n. 6547 del 03/07/1998 (Rv. 516952 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONI | Diniego della giurisdizione in primo grado - Affermazione della giurisdizione in grado d'appello - Decisione nel merito - Nullità - Rimessione al primo grado - Necessità - Pluralità di domande - Limitazione della rimessione alla sola causa non ritenuta, in primo grado, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONI
Il giudice d'appello che affermi la giurisdizione del giudice ordinario negata dal giudice di primo grado non può decidere nel merito la causa ma deve rimetterla al primo giudice, dando luogo in caso contrario ad una sentenza nulla per violazione del principio del doppio grado di giurisdizione. Peraltro quando il procedimento abbia ad oggetto una pluralità di domande la rimessione al primo giudice, stante il carattere tassativo delle ipotesi in cui essa è consentita, detta rimessine è limitata alla causa per la quale sia affermata la giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)