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Sez. 1, Sentenza n. 3371 del 15/06/1979 (Rv. 399781 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - PARTECIPAZIONE DI UN UDITORE GIUDIZIARIO SENZA FUNZIONI E COLLABORAZIONE DELLO STESSO NELLA REDAZIONE DELLA SENTENZA - DIFETTO DI COSTITUZIONE DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - ANNOTAZIONE APPOSTA DAL CANCELLIERE RELATIVA ALLA REDAZIONE DELLA MINUTA DA PARTE DEL PREDETTO UDITORE - MERA IRREGOLARITA.*
Stato
decisa il 1979-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399781-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - PARTECIPAZIONE DI UN UDITORE GIUDIZIARIO SENZA FUNZIONI E COLLABORAZIONE DELLO STESSO NELLA REDAZIONE DELLA SENTENZA - DIFETTO DI COSTITUZIONE DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - ANNOTAZIONE APPOSTA DAL CANCELLIERE RELATIVA ALLA REDAZIONE DELLA MINUTA DA PARTE DEL PREDETTO UDITORE - MERA IRREGOLARITA.*

L'uditore giudiziario senza funzioni il quale partecipi a tutti gli Atti preparatori dell'emanazione della sentenza, prendendo conoscenza degli Atti di causa, assistendo alla discussione orale e collaborando con il giudice all'esame della controversia, e poi provveda a redigere la sentenza, non puo in alcun modo incidere sull'autonomia e l'indipendenza del giudice, poiche tale esercitazione pratica, prescritta dalle norme sullo svolgimento del tirocinio dei magistrati, si svolge sotto la guida, il controllo e la responsabilita del giudice, cui compete la redazione della sentenza, sicche questa e giuridicamente riferibile, in via diretta, soltanto a lui, senza che possa profilarsi alcuna nullita per difetto di Costituzione del giudice. Ne l'annotazione, apposta dal cancelliere in calce all'originale della sentenza, secondo la quale alla redazione della minuta della sentenza stessa abbia collaborato l'uditore senza funzioni, nominativamente indicato, costituisce causa di nullita della sentenza, integrando una semplice irregolarita, non rientrando tra le annotazioni previste dall'art 133 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 63, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 63, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 119 CORTE COST., DPR 27/04/1962 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)