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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28468 del 29/11/2017 (Rv. 647141 - 01)

COMPETENZA CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" | Impugnazione - Competenza - Mutamento della norma regolatrice anteriormente alla proposizione del gravame - Efficacia sui giudizi in corso - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647141-01

COMPETENZA CIVILE - "IUS SUPERVENIENS"

L'articolo 5 c.p.c., che prevede che la competenza si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, va interpretato nel senso che a questa non equivale l'introduzione dell'impugnazione, conseguentemente la sopravvenienza, in corso di causa, di una disposizione che individua in un diverso giudice quello dell'impugnazione, senza incidere sulla tipologia di essa, non assume rilievo sulla controversia pendente, che resta devoluta - quanto alla fase di gravame - alla cognizione del giudice "ab origine" individuato, fatta eccezione per il solo caso di soppressione dell'ufficio giudiziario al tempo competente a conoscere dell'impugnazione, dovendo in tale ipotesi, farsi riferimento al nuovo giudice, al quale le funzioni dell'ufficio soppresso siano state attribuite. (Nella specie, era stata appellata, di fronte al Tribunale di Napoli Nord, una sentenza pubblicata prima del 13 settembre 2013, data di efficacia dell'istituzione di detto tribunale, emessa dal Giudice di Pace di Aversa, per la quale sarebbe stato competente, al momento della pronuncia, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello - che aveva dichiarato inammissibile il gravame escludendo la "translatio iudicii" - e rinviato la causa al tribunale preesistente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2012 num. 155 art. 2 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)