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Sez. L, Sentenza n. 5533 del 15/10/1980 (Rv. 409395 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - DIPENDENTI DELLE AZIENDE ELETTRICHE - INDENNITA DI ALLOGGIO PREVISTA DALL'ART 31 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 2 FEBBRAIO 1961 - NATURA RETRIBUTIVA - INCLUSIONE NELLA INDENNITA DI ANZIANITA.*
Stato
decisa il 1980-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409395-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - DIPENDENTI DELLE AZIENDE ELETTRICHE - INDENNITA DI ALLOGGIO PREVISTA DALL'ART 31 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 2 FEBBRAIO 1961 - NATURA RETRIBUTIVA - INCLUSIONE NELLA INDENNITA DI ANZIANITA.*

L'indennita di alloggio, attribuita ai dipendenti delle aziende elettriche ex art 31 CCNL 2 febbraio 1961 per il caso che essi non trovino, una volta trasferiti, un alloggio adeguato o lo trovino ad un canone eccessivo e l'azienda non possa provvedervi direttamente, ha carattere retributivo e deve essere considerata nel computo della indennita di anzianita, trattandosi di rimborso di spese sostenute dai dipendenti nel luogo in cui ha Sede l'azienda o uno stabilimento di essa, o, comunque, nel luogo di residenza scelto dai dipendenti stessi. (V 558/78, mass n 389867; (Conf 1818/76, mass n 380603).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Contr. Coll. 02/02/1961 num. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)