Sez. L, Sentenza n. 558 del 06/02/1978 (Rv. 389867 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI TRASFERTA - SPESE SOSTENUTE DAL LAVORATORE PER VITTO, ALLOGGIO E SIMILI - RIMBORSO - ELEMENTO INTEGRATIVO DELLA RETRIBUZIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI TRASFERTA - SPESE SOSTENUTE DAL LAVORATORE PER VITTO, ALLOGGIO E SIMILI - RIMBORSO - ELEMENTO INTEGRATIVO DELLA RETRIBUZIONE - CONDIZIONI.*
Nel caso di rimborso di spese sostenute dal lavoratore per vitto, alloggio e simili, il rimborso costituisce elemento integrativo della retribuzione quando trattasi di spese sostenute dal lavoratore nel luogo in cui ha Sede l'azienda o uno stabilimento di essa, o, comunque, nel luogo di residenza scelto dal dipendente; concreta, invece, una restituzione di somme anticipate dal lavoratore in occasione o nell'esecuzione del lavoro nell'esclusivo interesse del datore di lavoro quando si tratta di spese sostenute dal dipendente fuori di detti luoghi per esigenze attinenti alla peculiare attivita svolta dall'azienda (indennita corrisposta ai dipendenti in trasferta).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)