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Sez. 1 - , Sentenza n. 5520 del 06/03/2017 (Rv. 644654 - 03)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE | "Holding" di tipo personale - Estremi - Assoggettabilità a fallimento - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644654-03

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE

È configurabile una "holding" di tipo personale allorquando una persona fisica, che sia a capo di più società di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie, svolga professionalmente, con stabile organizzazione, l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle società medesime, non limitandosi, così, al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio. A tal fine è necessario che la suddetta attività, di sola gestione del gruppo (cosiddetta “holding” pura), ovvero anche di natura ausiliaria o finanziaria (cosiddetta “holding” operativa), si esplichi in atti, anche negoziali, posti in essere in nome proprio, fonte, quindi, di responsabilità diretta del loro autore, e presenti, altresì, obiettiva attitudine a perseguire utili risultati economici, per il gruppo e le sue componenti, causalmente ricollegabili all'attività medesima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d’appello che aveva respinto il reclamo dell’“holder” persona fisica dichiarato fallito, il quale, sebbene con la coesistenza di una società capogruppo - anch’essa dichiarata fallita - delle società dirette dal primo, aveva svolto un'attività diversa ed ulteriore da tale soggetto, con spendita diretta del proprio nome, autonoma organizzazione e connotazione imprenditoriale).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2082

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)