Sez. 1, Sentenza n. 15346 del 25/07/2016 (Rv. 640752 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE | Holding - Società di fatto - Fallibilità - Condizioni - Insolvenza relativa ai debiti assunti - Obbligazioni risarcitorie ex art. 2497 c.c. - Spendita del nome - Irrilevanza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE
La società di fatto "holding" esiste come impresa commerciale per il solo fatto di essere stata costituita tra i soci per l'effettivo esercizio dell'attività di direzione e coordinamento di altre società ed è, pertanto, autonomamente fallibile, a prescindere dalla sua esteriorizzazione mediante la spendita del nome, ove sia insolvente per i debiti assunti, ivi comprese le obbligazioni risarcitorie derivanti dall'abuso sanzionato dall'art. 2497 c.c., nonché al danno così arrecato all'integrità patrimoniale delle società eterodirette e, di riflesso, ai loro creditori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2497, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)