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Sez. 2, Sentenza n. 8794 del 14/02/2024 Ud. (dep. 28/02/2024) Rv. 286006-01

PENA - IN GENERE | Pene sostitutive di pene detentive - Criteri di cui all'art. 133 cod. pen. - Applicazione anche nell'individuazione della pena sostitutiva - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286006-01

PENA - IN GENERE

In tema di sanzioni sostitutive, il giudice di primo grado, in sede di condanna dell'imputato, ovvero il giudice di appello, chiamato a pronunciarsi ex art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sono tenuti a valutare i criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen. sia i fini della determinazione della pena da infliggere sia, subito dopo, ai fini dell'individuazione della pena sostitutiva ex art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022, dovendo esservi tra i due giudizi continuità e non contraddittorietà e favorendosi l'applicazione di una delle sanzioni previste dall'art. 20-bis cod. pen. quanto minore risulti la pena in concreto inflitta rispetto ai limiti edittali.

Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 27 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)