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Sez. 4, Sentenza n. 636 del 29/11/2023 Ud. (dep. 09/01/2024) Rv. 285630-01

PENA - IN GENERE | Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Disciplina transitoria di cui al d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia) - Applicabilità ai giudizi pendenti in appello - Condizioni.
Stato
decisa il 2023-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285630-01

PENA - IN GENERE

L'applicabilità delle pene sostitutive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen. ai processi pendenti in grado di appello alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), secondo la disciplina transitoria prevista dall'art. 95 del d.lgs. citato, è subordinata alla richiesta dell'imputato, da formularsi, al più tardi, nel corso della udienza di discussione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice di appello non ha alcun dovere di rendere edotto l'imputato circa la facoltà di richiedere l'applicazione delle sanzioni sostitutive, né, in assenza di esplicita richiesta in tal senso, di motivarne la mancata applicazione).

Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1 lett. A, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 31, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Cod. Pen. art. 20 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)