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Sez. 6, Sentenza n. 6865 del 31/01/2007 Cc. (dep. 16/02/2007) Rv. 235556 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - A NORMA DI ACCORDI INTERNAZIONALI | Causa estintiva della pena intervenuta prima del riconoscimento - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in tema di Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate.
Stato
decisa il 2007-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235556-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - A NORMA DI ACCORDI INTERNAZIONALI

Gli effetti del riconoscimento della sentenza penale straniera a norma di accordi internazionali non si esauriscono, come si evince dal secondo comma dell'art. 731 cod. proc. pen., nell'espiazione della pena. Ne consegue che non preclude il riconoscimento della sentenza penale straniera, in applicazione della Convenzione di Strasburgo, adottata il 21 marzo 1983 e ratificata con legge 25 luglio 1988 n. 334, l'estinzione della pena nello Stato di condanna. (Fattispecie nella quale prima della pronuncia della Corte di appello sul riconoscimento era stata concessa al condannato dalle autorità giudiziarie francesi la liberazione condizionale che aveva determinato la cessazione definitiva dell'esecuzione della pena detentiva da scontare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 731, Tratt. Internaz. 21/03/1983, Legge 25/07/1988 num. 334 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)