Sez. 4, Sentenza n. 2318 del 30/09/1997 Cc. (dep. 18/11/1997) Rv. 210096 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - A NORMA DI ACCORDI INTERNAZIONALI | Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, adottata il 21 marzo 1983 - Consegna della persona condannata - Causa estintiva della pena intervenuta prima della consegna - Effetti del riconoscimento - Cessazione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - A NORMA DI ACCORDI INTERNAZIONALI
Fino alla materiale presa in carico della persona condannata all'estero da parte dell'autorità italiana per l'espiazione della pena inflittagli, in applicazione della convenzione di Strasburgo adottata il 21 marzo 1983, ratificata con legge 25 luglio 1988 n. 334, il provvedimento liberatorio per intervenuta causa estintiva della pena adottato dallo Stato di condanna, non appena comunicato, fa cessare gli effetti del riconoscimento della sentenza straniera di condanna.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 731, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 731, Legge 25/07/1988 num. 334 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)