Sez. L, Ordinanza n. 18290 del 04/07/2024 (Rv. 671861-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | "Prospective overruling" - Nozione - Nuovo indirizzo giurisprudenziale di interpretazione di norme sostanziali - Invocabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE
Il "prospective overruling" garantisce alla parte il diritto di azione e di difesa, neutralizzando i mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, imponendo di ritenere produttivo di effetti l'atto di parte posto in essere con modalità e forme ossequiose dell'orientamento dominante al momento del compimento dell'atto stesso, ma poi ripudiato: non è invocabile, quindi, per il caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardano norme sostanziali, perché in detta ipotesi non è precluso alla parte il diritto di azione ed al giudice il potere di dirimere la controversia. (Nella specie, relativa a risarcimento del danno da licenziamento illegittimo perché intimato a lavoratrice in maternità, la S.C. ha escluso che il successivo mutamento della giurisprudenza di legittimità - secondo cui l'esenzione dalla nullità ex art. 54, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 151 del 2001 si applica anche alla cessazione di un ramo d'azienda - integri un'ipotesi di "overrulling", tale da giustificare l'applicazione del precedente indirizzo interpretativo).
Costituzione art. 24, Costituzione art. 101 com. 2, Costituzione art. 111 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)