diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3719 del 03/06/1986 (Rv. 446598 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI DAGLI ENTI MUTUALISTICI AI MEDICI CONVENZIONATI ESTERNI - SISTEMA DEL BLOCCO DELLE TARIFFE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 36, 38, 41, 42 E 43 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1986-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446598-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI DAGLI ENTI MUTUALISTICI AI MEDICI CONVENZIONATI ESTERNI - SISTEMA DEL BLOCCO DELLE TARIFFE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 36, 38, 41, 42 E 43 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sotto il profilo della pretesa violazione degli artt. 3, 36, 38, 41, 42 e 43 cost. - del sistema del blocco delle tariffe per la liquidazione dei compensi dovuti dagli enti mutualistici ai medici convenzionati esterni (sistema previsto dalla legge n. 386 del 1974 successivamente confermato dalle leggi n. 33 del 1980 e n. 103 del 1985) giacché la particolare struttura del rapporto di parasubordinazione dei medici suddetti consentiva loro, in ogni momento, di disdire la loro adesione alla convenzione ed altresì perché non esiste alcun principio costituzionale, né alcuna norma di legge che consenta l'esclusione, per la sola anzidetta categoria, dell'incidenza degli oneri della generale inflazione sulle spese e sui costi del reddito professionale, non trattandosi di crediti di valore. (Conf 3569/86, mass n 446494).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 8, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 11 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 art. 5, Legge 27/03/1985 num. 103 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)