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Sez. 2, Sentenza n. 2452 del 11/07/1983 Ud. (dep. 19/03/1984) Rv. 163192 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO DI MERITO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI APPELLO - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - REIEZIONE DELL'ISTANZA - MOTIVAZIONE - IMPLICITA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163192-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO DI MERITO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI APPELLO - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - REIEZIONE DELL'ISTANZA - MOTIVAZIONE - IMPLICITA - AMMISSIBILITÀ.*

La rinnovazione del dibattimento attiene al potere discrezionale del giudice di appello, non sindacabile in Sede di legittimità, anche quando non vi fossero esaurienti argomentazioni a sostegno della Determinazione adottata, potendosi ammettere persino, nel silenzio, una motivazione implicita di rigetto della relativa istanza. (Conf mass n 154452; (Conf mass n 155445; (Conf mass n 155086; (contra mass n 155005, in ordine alla sufficienza di motivazione implicita di rigetto della specifica richiesta; (contra mass n 147147).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)