Sez. 6, Sentenza n. 6674 del 02/04/1982 Ud. (dep. 02/07/1982) Rv. 154452 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - PROVE - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO DI APPELLO - MOTIVAZIONE IMPLICITA - LEGITTIMITÀ - ESTREMI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - PROVE - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO DI APPELLO - MOTIVAZIONE IMPLICITA - LEGITTIMITÀ - ESTREMI.*
La rinnovazione del dibattimento costituisce Esercizio di un potere discrezionale del giudice in quanto attiene all'accertamento del fatto, e come tale non è sindacabile in Sede di legittimità. Tale discrezionalità, però, è soggetta all'Obbligo della motivazione, che può essere anche implicita, ma in ogni caso deve essere immune da vizi di logica e di diritto. (giurisprudenza costante).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)