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Sez. 3 - , Ordinanza n. 1049 del 17/01/2019 (Rv. 652685 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Spedizione per via postale di titolo di credito munito di clausola di non trasferibilità - Pagamento a soggetto non legittimato - Negligenza della banca negoziatrice - Rischio generico assunto nell'affidarsi al servizio postale - Concorso di colpa dell'emittente - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652685-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE

In materia di spedizione, per via postale ordinaria, di un titolo di credito pagabile all'ordine, munito della clausola di non trasferibilità, ove il pagamento a soggetto non legittimato sia attribuibile a negligenza della banca negoziatrice, ai fini della valutazione comparativa dell'incidenza o meno della colpa del creditore-emittente nella determinazione del danno, da accertare in concreto e alla luce del principio di "causalità adeguata", non rilevano né il rischio generico assunto dall'emittente nell'affidarsi al servizio postale ordinario, né le modalità con le quali è stato spedito il plico postale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1228, DPR 29/03/1973 num. 156 art. 83, DPR 29/03/1973 num. 156 art. 84

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)