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Sez. U - , Sentenza n. 12477 del 21/05/2018 (Rv. 648275 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | - Responsabilità della banca - Pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore - Prova della non imputabilità dell’inadempimento - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2018-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648275-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE

Ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43 com. 2, Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)