Sez. 1, Sentenza n. 3663 del 21/06/1984 (Rv. 435661 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI - APPROVAZIONE - CONDIZIONI - REQUISITO DELLA "REGOLARE CONTABILITÀ" - NOZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI - APPROVAZIONE - CONDIZIONI - REQUISITO DELLA "REGOLARE CONTABILITÀ" - NOZIONE.*
Il requisito della "regolare contabilità", al fine dell'ammissione al concordato preventivo e dell'omologazione del concordato medesimo (artt. 160 e 181 della legge fallimentare), deve essere inteso in senso sia formale che sostanziale, e, pertanto, va escluso qualora la contabilità, ancorché tenuta in conformità delle modalità prescritte dall'art. 2214 cod. civ., non sia idonea alla ricostruzione, senza margini di incertezza, delle effettive vicende economiche dell'impresa, come nel caso in cui, nei rapporti fra società collegate, manchi di evidenziare con chiarezza le rispettive posizioni di credito-debito. (V mass n 1639/53).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2214, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)