Sez. 3, Sentenza n. 2943 del 21/12/1964 (Rv. 304384 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO DELLA PARTE - POTERI DEL GIUDICE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO DELLA PARTE - POTERI DEL GIUDICE.*
L'art 2056 cod civ, richiamandosi all'art 1226 dello stesso codice, ammette la liquidazione equitativa del danno, quando questo non puo essere determinato nel suo preciso ammontarè cio, peraltro, non significa che la parte danneggiata rimanga esente dall'Onere di provare quei dati di fatto che valgono a fornire al giudice un orientamento per la sua valutazione di equita, e che il giudice non debba tener conto di quei dati, pur non esaurienti, che l'istruttoria della causa gli abbia fornito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)