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Sez. 2, Sentenza n. 1467 del 14/02/1994 (Rv. 485321 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Muro - Muro di cinta - Distanze | Fondi a dislivello - Natura di costruzione del muro di cinta - Condizioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485321-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Muro - Muro di cinta - Distanze

In tema di muri di cinta tra fondi a dislivello è necessario verificare, ai fini dell'applicazione della disciplina sulle distanze legali, se il muro, oltre a delimitare il fondo, abbia la funzione di contenimento del naturale declivio del terreno, oppure se abbia lo scopo di contenere un terrapieno creato (con il conseguente dislivello) artificialmente con l'apporto di terra e pietrame, potendo, in relazione a tali caratteristiche, esser considerato come costruzione in senso tecnico-giuridico e soggetto quindi alle norme sulle distanze legali appositamente previste dal codice civile e dagli strumenti urbanistici locali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 878

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)