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Sez. 2, Sentenza n. 7594 del 11/07/1995 (Rv. 493238 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - IN GENERE | Requisiti essenziali - Fondi a dislivello - Dislivello naturale - Muro delimitante il fondo, con funzione di sostegno e contenimento del declivio naturale - Costruzione - Configurabilità - Esclusione - Dislivello di origine artificiale - Muro assolvente in via permanente la funzione di contenimento - Costruzione - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493238-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - IN GENERE

I requisiti essenziali del muro di cinta, che a norma dell'art. 878 cod. civ. non va considerato nel computo delle distanze legali, sono costituiti dall'isolamento delle facce, l'altezza non superiore a m. 3, la sua destinazione alla demarcazione della linea di confine ed alla separazione e chiusura della proprietà. Nel caso, peraltro, di fondi a dislivello, nei quali adempiendo il muro anche ad una funzione di sostegno e di contenimento del terrapieno o della scarpata, una faccia non si presenta di norma come isolata e l'altezza può anche superare i m. 3, se tale è l'altezza del terrapieno o della scarpata, non può essere considerato come costruzione, ai fini dell'osservanza delle distanze legali il muro che, nel caso di dislivello naturale, oltre a delimitare il fondo, assolve anche alla funzione di sostegno e di contenimento del declivio naturale, mentre nel caso di dislivello di origine artificiale deve essere considerato costruzione in senso tecnico-giuridico il muro che assolve in modo permanente e definitivo anche alla funzione di contenimento di un terrapieno creato dall'opera dell'uomo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 878

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)