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Sez. 1, Sentenza n. 23587 del 03/11/2006 (Rv. 594612 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE | In grado di appello - Ordine del giudice - Inosservanza - Omissione della notificazione - Inammissibilità dell'appello - Notificazione oltre il termine fissato - Estinzione del processo.
Stato
decisa il 2006-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594612-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE

La mancata ottemperanza all'ordine di rinnovo della notifica dell'appello determina, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., l'inammissibilità dell'appello ove il rinnovo della notifica nulla sia stato del tutto omesso, a differenza di quanto avviene nel caso di notificazione oltre il termine fissato, nel quale si determina l'estinzione del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)