Sez. 2 - , Sentenza n. 13637 del 30/05/2017 (Rv. 644465 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | Notificazione dell'atto di appello - Ordine di rinnovazione - Inottemperanza - Conseguenze - Inammissibilità del gravame - Ottemperanza oltre il termine fissato dal giudice - Conseguenze - Estinzione del processo.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ
L'inottemperanza all'ordine di rinnovazione della notifica dell'appello determina, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., l'inammissibilità del gravame, ove il rinnovo della notifica nulla sia stato del tutto omesso, diversamente dal caso di rinnovazione eseguita oltre il termine all'uopo fissato, che cagiona l'estinzione del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Civ. art. 307
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)