Sez. 1, Ordinanza n. 599 del 05/04/1976 Cc. (dep. 15/06/1976) Rv. 133877 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA CONTENUTA NELL'ART 1 COMMA TERZO LEGGE N 152 DEL 1975 - PROCEDIMENTI PER REATI ANTERIORMENTE COMMESSI - APPLICABILITA.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA CONTENUTA NELL'ART 1 COMMA TERZO LEGGE N 152 DEL 1975 - PROCEDIMENTI PER REATI ANTERIORMENTE COMMESSI - APPLICABILITA.*
La disposizione contenuta nell'art 1 comma terzo legge 22 maggio 1975, n 152, che ha precisato in senso tassativo i criteri a cui il giudice deve attenersi in tema di liberta provvisoria e applicabile anche nei procedimenti riguardanti reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge stessa, per il principio tempus regit actum, trattandosi di norma di carattere processuale, ed essendo state omesse, per la disposizione di cui si tratta, le limitazioni cronologiche introdotte per le Disposizioni del primo e secondo comma del predetto articolo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)