Sez. L, Sentenza n. 26654 del 28/11/2013 (Rv. 629538 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Somministrazione di personale - Organico aziendale - Lavoratori irregolarmente assunti - Computabilità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
In materia di somministrazione di manodopera, il lavoratore assunto irregolarmente, in violazione della clausola di contingentamento di cui all'art. 20, comma 4, del d.lgs. 9 ottobre 2003, n. 276 - la cui determinazione quantitativa è rimessa in concreto alla contrattazione collettiva - deve essere computato nell'organico aziendale ai fini dell'applicabilità della tutela reale prevista dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (nella formulazione applicabile "ratione temporis", prima delle modifiche di cui all'art. 1, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92), dovendosi escludere la possibilità di riconoscere le conseguenze favorevoli di cui all'art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 276 cit. ove il datore di lavoro stesso abbia contravvenuto alle regole in tema di somministrazione.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 09/10/2003 num. 276 art. 20, Decreto Legisl. 09/10/2003 num. 276 art. 22 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)