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Sez. 1, Sentenza n. 7184 del 19/12/1997 Cc. (dep. 19/02/1998) Rv. 209836 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE | Revoca - Carattere automatico o discrezionale - Casi - Poteri-doveri del giudice.
Stato
decisa il 1997-12-19
Alla data
2026-11-07
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209836-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE

L'art. 177 cod. pen. subordina la revoca della liberazione condizionale a due essenziali condizioni, in relazione di alternatività, e cioè la commissione di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole, accertata con sentenza irrevocabile, oppure la trasgressione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata, con la differenza che, mentre nel primo caso la revoca ha carattere automatico, nel secondo caso occorre che le trasgressioni siano tali da far ritenere il mancato ravvedimento della persona cui sia stata concessa la liberazione condizionale, nel senso che il giudice deve compiere una penetrante indagine diretta ad accertare, senza ombra di dubbio, se l'addebito possa concretare, o non, una grave trasgressione al regime di vita cui il liberato è stato sottoposto, e se costituisca un sicuro elemento rivelatore della mancanza di ravvedimento e della non meritevolezza dell'anticipato reinserimento nella vita sociale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 177 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)