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Sez. 1, Sentenza n. 52020 del 13/09/2017 Cc. (dep. 14/11/2017) Rv. 271606 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE | Revoca - Presupposti - Trasgressione agli obblighi della libertà vigilata - Valutazione - Criteri.
Stato
decisa il 2017-09-13
Alla data
2026-11-07
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271606-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE

In tema di liberazione condizionale, la revoca del beneficio per la violazione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata presuppone trasgressioni tali da far ritenere il mancato ravvedimento della persona e, pertanto, il giudice deve accertare che l'addebito concretizzi una grave inosservanza al regime di vita cui il liberato era sottoposto e che la stessa costituisca un sicuro elemento rivelatore della mancanza di ravvedimento e della non meritevolezza dell'anticipato reinserimento nella vita sociale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 177 CORTE COST., Cod. Pen. art. 178

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)