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Sez. 4, Ordinanza n. 2245 del 12/07/1969 Cc. (dep. 10/10/1969) Rv. 112898 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -DOMICILIO ELETTO - DOMICILIO DICHIARATO - ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE - EFFICACIA DI DICHIARAZIONE DI DOMICILIO - CONSEGUENZE IN CASO DI ABBANDONO DELL'ABITAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112898-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -DOMICILIO ELETTO - DOMICILIO DICHIARATO - ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE - EFFICACIA DI DICHIARAZIONE DI DOMICILIO - CONSEGUENZE IN CASO DI ABBANDONO DELL'ABITAZIONE.*

La dichiarazione dell'imputato di 'eleggere domiciliò nella sua stessa casa di abitazione si concreta in una dichiarazione di domicilio. Ne consegue che, in caso di abbandono da parte dell'imputato della abitazione indicata, e legittimo il ricorso alle forme ordinarie di notificazione previste dagli artt 169 e 170 cod proc pen. (Conf 106794, anno 1968, 102194, anno 1966, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)