Sez. 2, Sentenza n. 17703 del 29/08/2011 (Rv. 619036 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE | Domanda di risoluzione di diritto - Implicita domanda di risoluzione giudiziale ex art. 1453 cod. civ. - Configurabilità - Fondamento - Ipotesi inversa - Diversità di "causae petendi" - Sussistenza - Proposizione alternativa delle domande - Condizioni.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE
In tema di inadempimento contrattuale, mentre nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere, (nella specie, nell'ambito di un contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1662, secondo comma, cod. civ.) può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche la domanda di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453 cod. civ., non altrettanto può dirsi nell'ipotesi inversa, stante l'impedimento derivante dalla diversità delle due "causae petendi", tra di loro non in rapporto di contenente a contenuto; ne consegue che la domanda di risoluzione di diritto può ritenersi proposta, in alternativa a quella di risoluzione giudiziale, solo se i relativi fatti che la sostanziano siano stati allegati in funzione di un proprio effetto risolutivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1662 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)