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Sez. 1, Sentenza n. 1000 del 05/02/1999 (Rv. 522997 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Fase rescindente e fase rescissoria - Svolgimento d'entrambe in sede camerale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522997-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, il secondo comma dell'art. 391 bis cod. proc. civ. configura quella camerale come la sede naturalmente volta a tutelare esigenze d'economia d'interventi processuali (come, peraltro, dimostrato dall'introdotto parallelismo tra revocazione e correzione d'errore materiale o di calcolo), senza distinguere la fase rescindente della revocazione da quella rescissoria. Ne consegue che entrambe le fasi sono esperibili in sede camerale, nella quale il collegio, dopo aver pronunziato la revocazione della sentenza della S.C., deve nuovamente esaminare il ricorso avverso la sentenza del giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)