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Sez. L, Sentenza n. 2531 del 09/02/2016 (Rv. 638959 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - IN GENERE | Sistema di video-controllo immediato dell'attività del lavoratore - Garanzie procedurali - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638959-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - IN GENERE

L'utilizzazione da parte del datore di lavoro (nella specie, Poste italiane s.p.a.) di un sistema di rilevazione automatica in tempo reale delle operazioni di sportello, che consenta al responsabile dell'ufficio di visualizzare, a sua discrezione, sul proprio "personal computer" l'attività del singolo lavoratore, integra, ancorché i dati raccolti siano conservati per sole 48 ore, un controllo riconducibile all'art. 4, comma 2, st.lav. (nel testo anteriore alle modifiche di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 151 del 2015), sicché, per l'installazione, è necessario il preventivo accordo con le organizzazioni sindacali.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 4 com. 2, Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 151 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)