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Sez. 6 - 5, Sentenza n. 24089 del 25/11/2015 (Rv. 637568 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Soggetti coinvolti nel sisma in Sicilia del 1990 - Legge n. 190 del 2014 - Sospensione degli aiuti di Stato in attesa della valutazione della Commissione europea - Conseguenze - Formazione del titolo giudiziario - Ammissibilità - Esecutività dello stesso - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637568-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d'imposta di cui all'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990 deve essere riconosciuto - con le modalità ed i termini ivi previsti - anche a favore dei contribuenti che svolgono attività d'impresa, nonostante l'inciso che ne sospende l'applicazione nei loro confronti in attesa della verifica di compatibilità del beneficio con l'ordinamento comunitario, che comporta la sospensione "ex lege" dell'esecutorietà dei titoli, anche giudiziali, ma non ne impedisce la formazione, restando il giudicato nazionale condizionato agli esiti della procedura aperta dalla Commissione dell'Unione Europea.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/2008 num. 31 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 665 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)