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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29905 del 13/12/2017 (Rv. 646980 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | - Aiuti di stato - Beneficio ex art. 1 comma 665, della l. n. 190/2014 - Intervento della Commissione UE con decisione del 14.08.2015, C (2015) 5549 - Conseguenze - Esclusione per i soggetti che esplicano attività di "impresa comunitaria".
Stato
decisa il 2017-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646980-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d'imposta di cui all'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, a seguito dell'intervento della Commissione UE con la decisione del 14 agosto 2015, C (2015) 5549, non è applicabile ai soggetti che esplicano attività di "impresa comunitaria", rispetto alla quale rileva esclusivamente lo svolgimento di attività economica volta a fornire beni o servizi, essendo invece irrilevante l'elemento soggettivo, sia sotto il profilo della qualifica dell'attività (di impresa o professionale, di lavoro autonomo e di esercente attività c.d. protette), sia sotto il profilo della struttura propria del soggetto (persona fisica o ente collettivo, soggetto di diritto privato o pubblico), rilevando esclusivamente lo svolgimento di una attività economica volta a fornire beni o servizi.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 665 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE, Decisione Commissione CEE 14/08/2015 num. 5549

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)