Sez. L, Sentenza n. 4996 del 08/08/1986 (Rv. 447669 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - EFFETTI DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO EX ART. 6, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 - RIFERIMENTO AGLI ISTITUTI TIPICI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E DI FINE RAPPORTO - CARATTERE ESCLUSIVO - RIFERIMENTO A LIBERE FORME DI PREVIDENZA AZIENDALE SU BASE NEGOZIALE CON FUNZIONE AGGIUNTIVA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DELL'INPS - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - EFFETTI DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO EX ART. 6, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 - RIFERIMENTO AGLI ISTITUTI TIPICI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E DI FINE RAPPORTO - CARATTERE ESCLUSIVO - RIFERIMENTO A LIBERE FORME DI PREVIDENZA AZIENDALE SU BASE NEGOZIALE CON FUNZIONE AGGIUNTIVA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DELL'INPS - INAMMISSIBILITÀ.*
In tema di benefici combattentistici, l'art. 6 della legge n. 824 del 1971, secondo cui il collocamento a riposo - ai sensi dell'art. 3 della legge n. 336 del 1970 - dei dipendenti degli enti pubblici diversi dallo stato, produce tutti gli effetti previsti per il collocamento a riposo, va riferito agli istituti tipici del trattamento di quiescenza e di fine rapporto; pertanto, non può essere invocato al fine del conseguimento, pur in difetto dei requisiti di età stabiliti dai rispettivi ordinamenti interni, di trattamenti pensionistici che configurino libere forme di previdenza aziendale su base negoziale con funzione aggiuntiva - e non già sostitutiva od integrativa - del trattamento pensionistico dovuto dall'INPS, atteso che il trattamento pensionistico integrativo - contemplato dagli artt. 3 della legge n. 336 cit. E 4 della legge n. 841 cit. - non comprende qualsiasi prestazione economica avente l'effetto di migliorare comunque il trattamento pensionistico tipico, ma indica soltanto un meccanismo previdenziale appositamente istituito dalla legge ed avente la peculiare finalità di completare il regime previdenziale obbligatorio di determinati beneficiari. (nella specie il giudice del merito aveva riconosciuto il trattamento integrativo di quiescenza, previsto dal regolamento del Banco di Sardegna, in favore di un dipendente collocato a riposo con i benefici combattentistici, ritenendo che l'incidenza di tali benefici rilevasse anche al fine del raggiungimento dell'età pensionabile minima per il godimento del suddetto trattamento integrativo; la suprema Corte - nell'affermare il surriportato principio - ha cassato tale pronuncia). (V 5736/85, mass n 442928; (V 872/84, mass n 433071).*
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4, Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)