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Sez. 3, Sentenza n. 3657 del 05/11/1968 (Rv. 336945 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CANONE - IN CEREALI- PREMIO DI COLTIVAZIONE - RINUNCIABILITA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1968-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336945-01

CONTRATTI AGRARI - CANONE - IN CEREALI- PREMIO DI COLTIVAZIONE - RINUNCIABILITA - EFFETTI.*

L'affittuario, il quale, con un patto contrario alla norma dell'art. 3 legge 1948, n. 1140, si fosse obbligato a pagare, come canone d'affitto, anche il 30 per cento del prezzo di AMMASSO, corrispondente al premio di coltivazione, pur non essendo vincolato da tale patto e pur avendo il diritto di non versare al locatore il predetto 30 per cento, poteva tuttavia rinunciare al diritto stesso dopo che questo era sorto, trattandosi di un diritto disponibile. L'anticipata rinunzia al premio di coltivazione, invalida in se, puo concorrere, ove sia seguita dall'integrale pagamento del canone comprensivo del premio stesso, di anno in anno effettuato dopo l'emanazione della legge attributiva del diritto, a rappresentare una univoca manifestazione della volonta di non conservare il diritto di detrarre dal canone la percentuale corrispondente al premio di coltivazione.*

Riferimenti normativi: Legge 18/08/1940 num. 1148 art. 3, Legge 18/08/1940 num. 1148 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)