diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6612 del 15/12/1981 (Rv. 417468 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - IN GENERE - VECCHIO RITO - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE IN PENDENZA DI RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - EFFETTI - RINUNCIA AL RICORSO - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417468-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - IN GENERE - VECCHIO RITO - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE IN PENDENZA DI RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - EFFETTI - RINUNCIA AL RICORSO - CONFIGURABILITÀ.*

In tema d'imposta di registro, nel sistema del contenzioso tributario anteriore alla disciplina introdotta dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, l'esperimento da parte del contribuente di Azione davanti al giudice ordinario, in pendenza di ricorso alle commissioni tributarie, implica tacita rinuncia al ricorso medesimo, a prescindere dall'esito di tale Azione, e, quindi, anche quando essa venga dichiarata inammissibile per il decorso del termine perentorio all'uopo fissato. (V 515/73, mass n 362527).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)