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Sez. U, Sentenza n. 515 del 21/02/1973 (Rv. 362527 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE FISCALE - PROCEDIMENTO - RICORSI AMMINISTRATIVI - AVVERSO INGIUNZIONE FISCALE - FACOLTA ALTERNATIVA DEL CONTRIBUENTE - PENDENZA DEL RICORSO AMMINISTRATIVO - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - RINUNZIA AL RICORSO.*
Stato
decisa il 1973-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362527-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE FISCALE - PROCEDIMENTO - RICORSI AMMINISTRATIVI - AVVERSO INGIUNZIONE FISCALE - FACOLTA ALTERNATIVA DEL CONTRIBUENTE - PENDENZA DEL RICORSO AMMINISTRATIVO - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - RINUNZIA AL RICORSO.*

Il contribuente, al quale sia intimato con ingiunzione fiscale il pagamento di un'imposta di registro, puo proporre ricorso alle commissioni tributarie di cui all'art 22 e seguenti RDL 7 agosto 1936 n 1639 ovvero opposizione in via giudiziaria ordinaria. Sebbene i due procedimenti siano indipendenti tra loro ed abbiano entrambi carattere giurisdizionale, l'opposizione giudiziaria proposta in pendenza del ricorso comporta rinunzia a quest'ultimo in considerazione dell'assorbente tutela garantita dal procedimento ordinario, e cio con l'effetto del venir meno della potesta di decidere delle commissioni tributarie. (V 924/69, mass n 339317; 1484/66, mass n 322948).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 145 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 148 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)