Sez. 2, Sentenza n. 31 del 14/01/1985 (Rv. 438233 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - AUTOVEICOLI - IN GENERE - CONTRATTO - INDICAZIONE DEL SOLO TIPO E MODELLO - NATURA - VENDITA DI CASO DETERMINATO NEL GENERE - SUCCESSIVA COMUNICAZIONE DEL NUMERO DI TELAIO - NATURA - MERO ATTO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONSEGUENZE.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - AUTOVEICOLI - IN GENERE - CONTRATTO - INDICAZIONE DEL SOLO TIPO E MODELLO - NATURA - VENDITA DI CASO DETERMINATO NEL GENERE - SUCCESSIVA COMUNICAZIONE DEL NUMERO DI TELAIO - NATURA - MERO ATTO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONSEGUENZE.*
L'acquisto di un'autovettura nuova, che venga effettuato, con sottoscrizione del relativo modulo presso il concessionario del fabbricante, mediante indicazione del solo tipo o modello, configura un contratto di compravendita di cosa determinata solo nel genere, e non si trasforma in un contratto di compravendita di cosa specificata, quando detto concessionario, od un suo incaricato, provvedano poi all'individuazione del veicolo da consegnare (nella specie, con la comunicazione del numero del telaio), costituendo quest'ultimo un mero atto di esecuzione del negozio in precedenza perfezionatosi. Ne consegue che la regolarità di detta individuazione del veicolo, come in genere l'osservanza delle parti agli obblighi assunti, va riscontrata sempre alla stregua dei patti contenuti nell'indicato documento contrattuale. (V 289/67, mass n 326096).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 1378, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)