diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 5579 del 03/04/1998 Ud. (dep. 13/05/1998) Rv. 210613 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI | Truffa contrattuale - Silenzio serbato, nella fase di esecuzione del contratto, su circostanze da rivelare obbligatoriamente - Idoneità ad integrare il raggiro o l'artificio - Sussistenza - Conseguente configurabilità del reato - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210613-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI

In materia di truffa contrattuale, anche il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere giuridico di farle conoscere integra l'elemento oggettivo ai fini della configurabilità del reato di truffa, trattandosi di un raggiro idoneo a determinare il soggetto passivo a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe dato. (Nella fattispecie, l'imputato, locatario di un alloggio dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari, aveva omesso di comunicare al detto Istituto di essersi procurato l'abitazione altrove e che l'immobile veniva utilizzato da un parente. La Corte Suprema, in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto correttamente configurato il reato di truffa, precisando altresì, in conformità ad un principio già in passato enunciato, che il reato in esame è configurabile, non soltanto nella fase di conclusione del contratto, ma anche in quella della esecuzione allorquando una delle parti, nel contesto di un rapporto lecito, induca in errore l'altra parte con artifizi e raggiri, conseguendo un ingiusto profitto con altrui danno).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)