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Sez. 2, Sentenza n. 28703 del 19/03/2013 Ud. (dep. 04/07/2013) Rv. 256348 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI | Truffa contrattuale - Silenzio o dissimulazione di circostanze decisive - Idoneità ad integrare il raggiro o l'artificio - Sussistenza - Reato - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256348-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI

Integra gli estremi della truffa contrattuale la condotta di chi ponga in essere artifizi o raggiri consistenti nel tacere o nel dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto. (Nella specie, la Corte ha ritenuto configurabile l'elemento materiale della truffa nel silenzio serbato dal costruttore in ordine ad alcuni difetti strutturali del bene immobile compravenduto ed alle difformità dello stesso rispetto alla originaria concessione edilizia ed al progetto approvato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1490

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)