Sez. U, Ordinanza n. 6956 del 07/05/2003 (Rv. 562732 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Controversia instaurata dal concessionario della riscossione dei tributi al fine di ottenere lo sgravio provvisorio - Giurisdizione della Corte dei Conti - Sussistenza - Art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998, nel testo risultante dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000 - Rilevanza - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
La controversia instaurata dal concessionario della riscossione dei tributi per ottenere lo sgravio provvisorio è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, atteso che l'unicità del provvedimento, la natura provvisoria dello sgravio e gli effetti che esso, ove disposto, è destinato a produrre non giustificano una diversa giurisdizione e tenuto conto che, a norma degli artt. 103, comma secondo, della Costituzione, 13 e 44 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, 9 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, e 127 del d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, alla Corte dei conti è attribuita una giurisdizione tendenzialmente generale (ancorché secondo ambiti la cui concreta determinazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore) in materia di contabilità pubblica, giurisdizione che riguarda ogni controversia inerente alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile. Nè a diversa conclusione può indurre lo "ius superveniens" costituito dall'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo risultante dal dettato - unico suscettibile di operare per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 292 del 2000 - dell'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), poiché detta norma, come reso palese dal suo tenore letterale e dalla relativa "ratio", è intesa a regolamentare i confini fra la giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia concernente i servizi pubblici, ma non incide in nessun modo sulla previgente competenza giurisdizionale della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica e di vertenze di natura contabile tra lo Stato e gli enti pubblici, da un lato, ed i cosiddetti agenti contabili - nel novero dei quali sono da ricomprendere i concessionari della riscossione dei tributi - dall'altro.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 44 CORTE COST., DPR 15/05/1963 num. 858 art. 127, DPR 29/09/1973 num. 603 art. 9, DPR 06/02/1996 num. 147 art. 3, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)