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Sez. 3, Sentenza n. 13016 del 31/05/2006 (Rv. 591745 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Efficacia soggettiva del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591745-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE

L'art. 654 cod. proc. pen., che stabilisce che l'efficacia del giudicato penale nei giudizi civili ed amministrativi, in cui si controverte intorno ad un diritto o ad un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, opera nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, è norma che, ponendo un'eccezione ai principi generali circa l'ambito di efficacia del giudicato, deve formare oggetto di stretta interpretazione, sicché va esclusa l'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile ove non vi sia coincidenza soggettiva tra i due giudizi. (Fattispecie in cui l'operatività del giudicato penale è stata esclusa nei confronti di una società finanziaria in relazione a un contratto di leasing asseritamente destinato a coprire un prestito usurario).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)