Sez. L, Sentenza n. 2643 del 11/02/2004 (Rv. 570050 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Efficacia soggettiva del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi - Deroga all'art. 2909 cod. civ. - Esclusione - Fattispecie.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE
L'art. 654 cod. proc. pen. prevedente che l'efficacia del giudicato penale nei giudizi civili ed amministrativi, in cui si controverte intorno ad un diritto o ad un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, opera nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, è norma che, ponendo un'eccezione ai principi generali circa l'ambito di efficacia di un giudicato, deve formare oggetto di stretta interpretazione. Deve pertanto escludersi l'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile ove vi sia coincidenza soggettiva tra i due giudizi e, dal punto di vista oggettivo, l'efficacia deve ritenersi limitata ad accertamenti relativi a circostanze specifiche costituenti oggetto dell'imputazione, senza estendersi ad elementi di valutazione, ancorché riguardanti elementi costitutivi del reato contestato. (Fattispecie relativa a giudizio concernente la legittimità di un licenziamento in cui il giudizio di merito aveva attribuito efficacia di giudicato alla sentenza penale di assoluzione della dipendente per mancanza di prova in ordine all'appropriazione di somme di danaro, valorizzando le valutazioni del giudice penale circa la probabilità che quelle somme fossero state sottratte con artifici, pur in assenza di prove certe).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 654 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)